Beh, ti avevo detto di non eccitarti che poi non capisci.
Ti avevo anche detto che avrei iniziato dal principio, cioè dal primo grado... ma evidentemente non ti piace.
Quella che fai finta di non riuscire ad aprire è una sentenza dei giudici che vi condanna... non degli interisti come dicevi tu...
. Che dato che non te la vuoi rileggere riassumiamo di nuovo qui:
Come si può notare da tutto quanto osservato, dunque, anche a proposito dell'eritropoietina, al pari degli altri farmaci e sostanze di cui si è detto in precedenza, vi è la prova in atti che l'imputato li ha utilizzati in modo fraudolento, al fine di modificare la prestazione agonistica dei giocatori con conseguente alterazione del risultato della competizione sportiva.
Ordunque, passiamo alla Cassazione che non vi ha assolti ma di fatto condannati dato che ha cassato la sentenza di assoluzione del secondo grado. E non per un vizio di forma come spesso accade ma proprio entrando nel merito, dunque sconfessando la linea difensiva della Rubentus e la sentenza di assoluzione della Corte di Appello..
Te la linko anche se son sicuro che non riuscirai ad aprire neppure questa....
Cassazione Sezione seconda penale Sentenza 29 marzo – 31 maggio 2007, n. 21324Presidente Morelli – Relatore MonasteroPm Monetti – difforme – Ricorrente Procura generale presso la Corte di appello di TorinoSvolgimento del processo Con sente
voglioscendere.ilcannocchiale.it
Anche qui in sintesi i giudici vi condannano:
...la tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche, la legge presenta una precisa oggettività rivolta, fondamentalmente, a vietare condotte che ledono il dovere di correttezza ed è tesa a tutelare il risultato della competizione, a rispettare l'alea correlata ad ogni manifestazione sportiva, che non deve essere fraudolentemente alterata.
Se ciò è vero, ne consegue che l'extraneus che somministra ai partecipanti alla competizione, sostanze atte ad alterarne le prestazioni, e che fraudolentemente mira a menomare o ad esaltare le capacità atletiche del giocatore, pone in essere una condotta che consiste in un espediente occulto per far risultare una prestazione diversa da quella reale, in un artifizio capace di alterare il "genuino" svolgimento della competizione, con palese violazione dei principi di lealtà e di correttezza: Per l'effetto, gli atti posti in essere sono agevolmente riconducibili alla nozione di «atti fraudolenti» di cui alla normativa in esame.